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VIDEOMESSAGGI E AGCOM: UN PAIO DI DOMANDE

Ieri sera nel “prime time” quasi tutti i TG del paese, salvo le all news che hanno una struttura editoriale diversa, hanno impaginato e trattato il videomessaggio di Berlusconi come una notizia tra le altre. Alcuni TG e forse la maggior parte, gli hanno dato maggior evidenza, ma con servizi medi di non più di 3 minuti, altri (TGLa7) l’hanno collocato addirittura come quarta notizia. I TG di Mediaset ed in particolare il TG5 lo hanno invece integralmente trasmesso. Dobbiamo dire che è una legittima ed autonoma scelta editoriale dei direttori o forse si può azzardare qualcosa di più? Non diremo che si tratta di sostegno privilegiato, ai sensi dell’incolore legge Frattini, perché B. non è più uomo di governo; non diremo neppure che si tratta di una violazione della delibera Agcom pronunciata per i videomessaggi in campagna elettorale, perché ancora formalmente non ci siamo. Siamo d’accordo con Nicola D’Angelo che precisa che nessun obbligo avevano, per legge, i direttori di trasmettere un comunicato di questo genere. Ma vorremmo comunque rivolgere un paio di domande all’Autorità che controlla le comunicazioni a garanzia dei cittadini. Esiste un principio di pluralismo nell’informazione anche al di fuori del periodo elettorale ed esiste l’obbligo dell’Agcom di controllarlo e di sanzionarne le trasgressioni? Ebbene siamo curiosi di sapere quante settimane dovremo attendere per conoscere i soliti dati illeggibili che metteranno insieme le presenze nei prime time e quelli della notte profonda. Esiste la possibilità che senza ricevere un formale esposto o reclamo, la nostra Autorità possa decidersi di agire autonomamente e di valutare se questo comportamento da parte delle testate Mediaset non costituisca una clamorosa violazione dei principi di pluralismo, par condicio ed imparzialità. La trasmissione integrale di un videomessaggio di “propaganda” politica da parte di un’emittente televisiva (di proprietà del soggetto beneficiato) è informazione o pubblicità? Dubbio amletico. Come si vede sono domande che precedono i fondati dubbi di Beppe Giulietti sulle conseguenze di un’irrisolto conflitto d’interessi.

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ANCORA SULLA DECADENZA

Continuano a sollevarsi, soprattutto nel centrodestra, dubbi di legittimità, del decreto legislativo che in applicazione alla legge anticorruzione ha stabilito il principio dell’incandidabilità per i cittadini condannati in via definitiva a una pena detentiva superiore ai due anni. E’ singolare il fatto che tutti questi dubbi non siano neppure lontanamente sollevati al momento dell’approvazione della legge e nei pareri parlamentari che hanno accompagnato il decreto legislativo nel suo iter parlamentare. I dubbi si pongono anche in relazione all’incandidabilità sopravventa che pure il decreto legislativo, all’art.3, 1 comma disciplina in maniera chiarissima. Precisa l’art. 3, 1 comma, del d.lgs. 31 dicembre 2012 n.235 in materia di incandidabilità sopravvenuta nel corso del mandato elettivo parlamentare, che “Qualora una causa di incandidabilità di cui all’articolo 1 sopravvenga o comunque sia accertata nel corso del mandato elettivo, la Camera di appartenenza delibera ai sensi dell’articolo 66 della Costituzione. A tal fine le sentenze definitive di condanna di cui all’articolo 1, emesse nei confronti di deputati o senatori in carica, sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero presso il giudice indicato nell’articolo 665 del codice di procedura penale, alla Camera di rispettiva appartenenza. La normativa è chiarissima e stabilisce che in questo caso l’incandidabilità si traduce in una forma di ineleggibilità sopravvenuta e si segue la procedura già conosciuta a proposito dell’art.66 della Costituzione. Abbiamo già precisato in un articolo precedente, su questo stesso Blog, che la Giunta per le elezioni anche se segue forme oggettive giurisdizionali non ha assolutamente la caratteristica soggettiva di organo giurisdizionale e quindi non ci sono le condizioni per sollevare la questione incidentale di legittimità costituzionale. Del resto anche i precedenti richiamati davanti alla Corte non sono affatto utili ed applicabili a questo caso. Vedi ancora le sentenze citate in questo stesso blog. Del resto considerazioni analoghe valgono per l’ipotesi che la Giunta possa fermarsi in attesa della decisione dei giudici di Milano prima e dell’ eventuale ricorso in Cassazione dopo sulle pene accessorie (da uno a tre anni di interdizione dai pubblici uffici) oppure che i lavori si blocchino in seguito al preannunciato ricorso alla Corte europea dei diritti dell’Uomo. La Giunta e poi l’Assemblea sono semplicemente chiamate ad applicare una legge dello Stato assolutamente rispettosa dei principi costituzionali (come dimostra ancora l’assoluta mancanza di censure durante il recente dibattito parlamentare) e in questa attività agiscono come organi sovrani. L’interdizione stabilità dai giudici di Milano potrebbe determinare un effetto aggiuntivo, ma in ogni caso non un effetto riduttivo. I ricorsi alla Corte europea, anche ammesso che ve ne siano i presupposti, cosa della quale sinceramente io dubito, si muovono su un piano del tutto separato e non potrebbero decisamente influire sui comportamenti di un organo sovrano. Si pone poi il problema del significato e delle conseguenze dell’avverbio immediatamente contenuto nel testo del decreto legislativo con riferimento ai ritmi di lavoro della Giunta per le elezioni del Senato convocata per lunedì per esaminare il caso. Alcuni si chiedono in particolare con quale rapidità la Giunta debba discutere ed arrivare al voto finale sulla decadenza di Berlusconi. Ancora ci si chiede se si debba procedere con sedute continue o ad oltranza, oppure se ci siano possibilità di rinvio del voto per permettere ulteriori approfondimenti. Io credo che anche in questo caso si debbano osservare le prassi parlamentari stabilite per i casi di ineleggibilità sopravvenuta e si debba rigorosamente applicare una legge che nella sua “ratio” ha voluto chiaramente richiamare i principi di tempestività e di trasparenza. Qualcuno ha parlato di una presa d’atto, qualcuno ha sottolineato il carattere dovuto della deliberazione, in presenza del giudicato penale, ma in ogni caso i tempi lunghi sarebbero incoerenti con il senso complessivo della legge. Il diritto di difesa è una cosa, ma esso è stato abbondantemente esercitato nella fase di merito e di legittimità. In questa fase il diritto di difesa verte essenzialmente sull’accertamento dei presupposti che non sono certamente difficili da decifrare. Quanto infine alla censura rivolta ad alcuni componenti della Giunta di aver anticipato il loro giudizio,con pubbliche dichiarazioni o prese di posizione, ricordiamo ancora una volta che la Giunta non è un’organo soggettivamente giurisdizionale per il quale si raccomanda la più assoluta riservatezza, ma pacificamente è un organo politico per il quale vale il principio supremo della trasparenza dei comportamenti e della responsabilità davanti agli elettori.

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L’Unità: Ricorso alla Corte impraticabile

Solo fino a qualche giorno fa non sembravano esservi molti dubbi sul fatto che la dichiarazione di decadenza di Berlusconi dovesse essere materia di stretta competenza del Senato. Sia attraverso il preliminare intervento della Giunta, sia poi dell’Assemblea, ai sensi dell’art.66 della Costituzione. Si sono levate successivamente alcune voci autorevoli che hanno prospettato un intervento della Corte, a mio giudizio molto problematico in termini di ammissibilità. Riepiloghiamo fatto e diritto. La condanna in via definitiva di Berlusconi a 4 anni di reclusione per frode fiscale inflitta il primo agosto dalla Corte di Cassazione ha reso applicabile per la prima volta il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità emanato in attuazione della legge anticorruzione 6 novembre 2012, n. 190. In base all’art.1 del decreto legislativo non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore coloro che hanno riportato una condanna definitiva a pene superiori ai due anni di reclusione per tutta una serie di reati, tra i quali rientra per l’appunto il reato commesso da Silvio Berlusconi. Normalmente l’accertamento della condizione di incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica comporta la cancellazione dalla lista dei candidati e questo effetto si determina per la durata di 6 anni a partire dal momento della condanna. Qualora una causa di incandidabilità, come in questo caso, sopravvenga o comunque sia accertata nel corso del mandato elettivo, la Camera di appartenenza delibera ai sensi dell’articolo 66 della Costituzione. A tal fine le sentenze definitive di condanna di cui all’articolo 1, emesse nei confronti di deputati o senatori in carica, sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero presso il giudice indicato nell’articolo 665 del codice di procedura penale, alla Camera di rispettiva appartenenza perché essa assuma le determinazioni di competenza. Come aveva in un primo momento e opportunamente sottolineato Valerio Onida: si trattava di una decisione priva di ogni discrezionalità. Una semplice presa d’atto dell’esistenza dei presupposti di legge. Ora per ragioni, a me pare, più collegate ad opportunità politica che per considerazioni strettamente giuridiche, da parte di Violante e dello stesso Onida, si è prospettata la possibilità che la Giunta per le elezioni del Senato o in alternativa l’Assemblea, agendo come un organo giurisdizionale, possa sollevare davanti alla Corte costituzionale, in via incidentale, questione di legittimità costituzionale delle norme sopra richiamate. Sia Violante che Onida dichiarano di non avere dubbi sulla costituzionalità del testo, ma ritengono che questa procedura potrebbe essere più rispettosa del diritto di difesa. L’effetto sicuro di questo intervento sarebbe comunque quello di prendere tempo perché si dovrebbero inevitabilmente attendere diversi mesi prima di una decisione nel merito della Consulta. Personalmente nutro molti dubbi sulla possibilità giuridica di seguire questa strada. La giunta per le elezioni di Camera e Senato, operando nello schema dell’art.66 Cost., non ha mai ritenuto di sollevare questione di costituzionalità davanti alla Corte. Direi che questo atteggiamento è del tutto coerente con la logica della norma costituzionale che attribuisce questa materia alla competenza delle Camere, come avviene anche in altri ordinamenti a tutela dei valori di autonomia dell’organismo parlamentare. Nulla esclude che si possa modificare quello schema, attribuendo un ruolo alla Corte, come io stesso avevo proposto nella scorsa legislatura, con un ddl di modifica costituzionale, ma a Costituzione invariata è impossibile parlarne. Il fatto poi che la Corte costituzionale abbia riconosciuto, in alcune decisioni, la natura giurisdizionale del modo di procedere della giunta per le elezioni, non cambia le cose. Quelle affermazioni hanno il valore di affermazioni incidentali e comunque riguarderebbero solo il profilo oggettivo dell’attività mentre l’art.23 della legge n.87 del 1957 richiede il duplice requisito soggettivo ed oggettivo (“nel corso di un giudizio davanti ad un’autorità giurisdizionale”) per adire la Corte. Questa caratteristica di terzietà e di imparzialità non si rintraccia certo nella Giunta e a maggior ragione nell’Assemblea. Sarebbe infine assai singolare, sul piano della valutazione della fondatezza della costituzionalità, che una Camera che ha approvato da pochi mesi il provvedimento normativo in questione senza sollevare il minimo dubbio di costituzionalità (come sarebbe stato ben possibile), si “svegli” ora con questa folgorazione. Ha ben ragione il sen. Casson nel sottolineare che un’organo parlamentare non si rivolge impropriamente al giudice costituzionale per interpretare una legge, ma provvede direttamente a modificarla, se crede. Impossibile poi configurare, al di là di ogni ipotesi di concreta praticabilità, un conflitto di attribuzioni tra i poteri dello Stato perché sarebbe una sorta di auto conflitto che non è certamente ipotizzabile, neppure tra le più fantasiose ricostruzioni.

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CORTE COSTITUZIONALE SU GIUNTA ELEZIONI COME ORGANO GIURISDIZIONALE

La Corte costituzionale in due sentenze ha qualificato la Giunta per le elezioni come organo di «natura giurisdizionale». Sembrano essere quelle cui si riferisce Violante nell’articolo di ieri sul Corriere. Tuttavia in queste sentenze la Corte ha qualificato la Giunta come tale non con riferimento alla possibilità di sollevare questione di legittimità costituzionale in via incidentale ma con riguardo a due profili distinti ben precisi: a) sentenza n. 117/06: ai fini del riconoscimento dei presupposti di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (circostanza che peraltro la Corte nega nel caso concreto, sussistendo piuttosto un conflitto di giurisdizione, profilo che non compete alla Corte esaminare) b) sentenza n. 259/09: ai fini del sindacato di legittimità costituzionale di una legge che il ricorrente assumeva non prevedere alcuna tutela giurisdizionale nei confronti di alcune situazioni soggettive (la Corte ha peraltro ritenuto inammissibile nel caso concreto la questione di legittimità costituzionale in quanto la questione posta era in realtà di natura interpretativa, dovendosi risolvere la stessa attraverso un conflitto di giurisdizione o al più un conflitto di attribuzione). In definitiva mi sembra che la Corte ha sì affermato la «natura giurisdizionale» della Giunta delle elezioni (ai fini suddetti) ma non ne ha mai affermato espressamente la natura di «giudice a quo» (cioè di organo legittimato a sollevare questione di legittimità in via incidentale). E’ vero che in molti casi le due nozioni coincidono ma a rigore la nozione di «giudice a quo» è riferita all’esercizio di «funzioni giudicanti per l’obiettiva applicazione della legge» da parte di soggetti, pure se estranei all’organizzazione della giurisdizione, «all’uopo posti in posizione super partes». Sul punto si ricorda che Alessandro Oddi dubita della possibilità di configurare la Giunta per le elezioni come giudice a quo (non per mancanza di natura giurisdizionale ma) per mancanza della neutralità e della terzietà che dovrebbe caratterizzare appunto un organo per essere qualificato come giudice a quo (E. Albanesi).

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La dichiarazione decadenza di Berlusconi è questione che riguarda solo il Senato e non la Corte

La condanna in via definitiva di Berlusconi a 4 anni di reclusione per frode fiscale inflitta il primo agosto dalla Corte di Cassazione rende applicabile per la prima volta il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (in G.U. n. 3 del 4 gennaio 2013 – in vigore dal 5 gennaio 2013) – Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità emanato in attuazione della legge anticorruzione 6 novembre 2012, n. 190. In base all’art.1 del decreto legislativo non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore coloro che hanno riportato una condanna definitiva a pene superiori ai due anni di reclusione per tutta una serie di reati., tra i quali rientra per l’appunto il reato commesso da Silvio Berlusconi. Normalmente l’accertamento della condizione di incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica comporta la cancellazione dalla lista dei candidati e questo effetto si determina per la durata di 6 anni a partire dal momento della condanna. Qualora una causa di incandidabilità, come in questo caso, sopravvenga o comunque sia accertata nel corso del mandato elettivo, la Camera di appartenenza delibera ai sensi dell’articolo 66 della Costituzione. A tal fine le sentenze definitive di condanna di cui all’articolo 1, emesse nei confronti di deputati o senatori in carica, sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero presso il giudice indicato nell’articolo 665 del codice di procedura penale, alla Camera di rispettiva appartenenza perché essa assuma le determinazioni di competenza. Come ha opportunamente notato Valerio Onida si tratta di una decisione priva di discrezionalità, ma una semplice presa d’atto dell’esistenza dei presupposti. Ora per ragioni più collegate ad opportunità politica che per considerazioni strettamente giuridiche, da parte di Violante e dello stesso Onida, si è prospettata la possibilità che la Giunta per le elezioni del Senato o in alternativa l’Assemblea, agendo come un organo giurisdizionale, possa sollevare davanti alla Corte costituzionale, in via incidentale, questione di legittimità costituzionalità delle norme sopra richiamate. Sia Violante che Onida dichiarano di non avere dubbi sulla costituzionalità, ma ritengono che questa procedura possa essere più rispettosa del diritto di difesa. L’effetto di questo intervento sarebbe comunque quello di prendere tempo perché si dovrebbero attendere diversi mesi per la decisione della Consulta. Personalmente nutro molti dubbi sulla possibilità giuridica di seguire questa strada. La giunta per le elezioni di Camera e Senato operando nello schema dell’art.66 Cost. non ha mai ritenuto di sollevare questione di costituzionalità davanti alla Corte. Direi che questo atteggiamento è del tutto coerente con la logica della norma costituzionale che attribuisce questa materia alla competenza delle Camere, come avviene anche in altri ordinamenti a tutela di valori di autonomia dell’organo parlamentare. Il fatto che la Corte costituzionale abbia riconosciuto in alcune decisioni la natura giurisdizionale del modo di procedere della giunta per le elezioni, non cambia le cose. Quelle affermazioni hanno il valore di affermazioni incidentali e comunque riguarderebbero solo il profilo oggettivo dell’attività mentre l’art.23 della legge n.87 del 1957 richiede il duplice requisito soggettivo ed oggettivo (“nel corso di un giudizio davanti ad un’autorità giurisdizionale”) per adire la Corte. Questa caratteristica non si rintraccia certo nella Giunta e a maggior ragione nell’Assemblea. Sarebbe infine assai singolare, sul piano della valutazione della fondatezza della costituzionalità, che una Camera che ha approvato da pochi mesi il provvedimento normativo in questione senza sollevare il minimo dubbio di costituzionalità (come sarebbe stato ben possibile), si “svegli” ora con questa folgorazione. Ha ben ragione il sen. Casson nel sottolineare che un’organo parlamentare non si rivolge impropriamente al giudice costituzionale per interpretare una legge, ma provvede direttamente a modificarla. Impossibile poi configurare un conflitto tra i poteri perche sarebbe sarebbe una sorta di auto conflitto che non è certamente ipotizzabile.

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La condanna di Berlusconi e la prima applicazione della incandidabilità parlamentare

La condanna in via definitiva di Berlusconi a 4 anni di reclusione per frode fiscale inflitta il primo agosto dalla Corte di Cassazione rende applicabile per la prima volta il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (in G.U. n. 3 del 4 gennaio 2013 – in vigore dal 5 gennaio 2013) – Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità emanato in attuazione della legge anticorruzione 6 novembre 2012, n. 190. In base all’art.1 del decreto legislativo non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore coloro che hanno riportato una condanna definitiva a pene superiori ai due anni di reclusione per tutta una serie di reati., tra i quali rientra per l’appunto il reato commesso da Silvio Berlusconi. Normalmente l’accertamento della condizione di incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica comporta la cancellazione dalla lista dei candidati e questo effetto si determina per la durata di 6 anni a partire dal momento della condanna. Qualora una causa di incandidabilità, come in questo caso, sopravvenga o comunque sia accertata nel corso del mandato elettivo, la Camera di appartenenza delibera ai sensi dell’articolo 66 della Costituzione. A tal fine le sentenze definitive di condanna di cui all’articolo 1, emesse nei confronti di deputati o senatori in carica, sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero presso il giudice indicato nell’articolo 665 del codice di procedura penale, alla Camera di rispettiva appartenenza perché essa assuma le determinazioni di competenza. Come ha opportunamente notato Valerio Onida si tratta di una decisione priva di discrezionalità, ma una semplice presa d’atto dell’esistenza dei presupposti.

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APPUNTI SULLE RIFORME

1) La formazione del Governo Letta è stata accompagnata, sul piano delle riforme, da una serie di impegni politici che ne scandiscono l’agenda secondo metodi, sequenza cronologica e contenuti che appaiono molto discutibili. 2) Il PD deve intervenire su questa materia con idee e con proposte coerenti con la sua storia e con le sue ripetute dichiarazioni. 3) La legge sulle procedure della revisione costituzionale, attualmente all’esame delle Camere, suscita forti perplessità per il distacco evidente dai principi costituzionali e per l’introduzione di un procedimento molto diverso dal 138 Cost. che consegna un forte potere di indirizzo ed anche di emendamento al Governo e ad un ristretto Comitato parlamentare confinando tutti gli altri componenti delle Camere in un ruolo subordinato di ratifica. Il fortissimo contingentamento dei tempi è anch’esso in contrasto con i principi (45 giorni per il secondo turno e 18 mesi in tutto). L’unica garanzia aggiuntiva del referendum anche in caso di approvazione con la maggioranza dei due terzi si rivela equivoca perché non avviene necessariamente su un testo omogeneo. 4) Le uniche riforme ampiamente istruite nelle legislature precedenti sono quelle relative al superamento del bicameralismo, con la creazione di una Camera delle Regioni (Senato), eletta in secondo grado, la conseguente riduzione qualitativa del numero dei parlamentari e l’attribuzione della fiducia alla sola Camera dei deputati. 5) Questo percorso è l’unico che risponda a quel concetto di “modifica di alcune parti limitate della Costituzione” richiamato esplicitamente dal senatore Zanda nella dichiarazione di voto sulla legge costituzionale sulle procedure. In quello stesso contesto il senatore Zanda ha parlato, molto opportunamente di “contestuale ed assoluta priorità della riforma della legge elettorale vigente” 6) La modifica della legge elettorale, che come è noto è una legge ordinaria, è la più importante delle riforme istituzionali, non solo per i molteplici richiami del Capo dello Stato, ma ora anche perché il sospetto d’incostituzionalità proviene dalla più autorevole delle voci giurisdizionali (Corte di Cassazione) ed è aperta davanti alla Consulta. 7) Non c’è bisogno di aspettare le riforme costituzionali. Il tavolo della riforma immediata della legge elettorale può essere aperto immediatamente. Una strada velocissima è quella del ritorno al Mattarellum con alcune limitatissime modifiche individuate da tempo (scorporo). Fatto questo passo che da solo darebbe al Parlamento l’autorevolezza perduta e sarebbe capace di assicurare anche la governabilità ( soprattutto in presenza della fiducia data ad una sola Camera), nulla impedirebbe di fare un nuovo intervento conseguente alle riforme costituzionali. 8) Ci sono poi almeno altre due leggi ordinarie alle quali il Parlamento potrebbe lavorare con urgenza: la legge sui partiti, in attuazione dell’art.49 e la legge sul conflitto d’interessi. La prima è stata in parte istruita nella scorsa legislatura e si lega strettamente alla questione del finanziamento dei partiti. La seconda è essenziale nel nostro paese che è stato criticato in proposito dalla Commissione di Venezia del Consiglio d’Europa e rappresenta una precondizione di qualsiasi intervento più incisivo sulla forma di Governo. Anche in questo caso le parole del senatore Zanda, nella dichiarazione sopra richiamata, suonano estremamente esplicite (regolamentazione seria del conflitto d’interessi) 9) L’aspirazione ad un intervento costituzionale che apra la strada ad una forma di governo presidenziale o semipresidenziale, non ha trovato sostenitori nel gruppo ma è stata sostenuta da Barbi, in mattinata, e trova consensi crescenti nel partito. Le ragioni che si oppongono sono molteplici, ma le più consistenti sono quelle che partono dal preoccupante livello di concentrazione di poteri presente nel nostro paese, dalla presenza di un forte potere mediatico, altrettanto concentrato, dalla debolezza dei partiti, dalla difficile costruzione di pesi e contrappesi nelle istituzioni. I rischi di un’involuzione autoritaria e plebiscitaria sono molto maggiori dei possibili vantaggi. 10) La revisione della legge sul finanziamento dei partiti e la questione della provincie sono altri due temi importanti. Su questi argomenti le opinioni all’interno del gruppo sono state diverse. E’ evidente però che una volta definite le regole per un ordinamento dei partiti su base democratica ed imposto il sistema elettorale di secondo grado per gli enti intermedi, molto problemi si risolverebbero.

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Par condicio congressuale

L’Unità 28 giugno 2013- Si avvicina la data del congresso del PD. La platea dei candidati tende ormai a definirsi. Si discute di regole, ma non si parla mai dell’informazione e di quanto questa possa condizionare in concreto l’esito del Congresso. E’ strano. Nel corso della passata settimana Gianni Cuperlo, che è ufficialmente candidato alla segreteria, è stato invitato a Ballarò, con altre cinque o sei personalità, con Mieli, Pagnoncelli e con altri ancora. Nel complesso dei suoi interventi avrà parlato una dozzina di minuti, a voler esagerare. La mattina seguente, Matteo Renzi, che ancora non ha sciolto la riserva sulla candidatura, è stato invitato ad Agorà, tutto solo, secondo la formula riservata in genere ai Presidenti del Consiglio, con la discreta presenza di due o tre giornalisti, non certo ostili, ed ha avuto a disposizione un ora e 20 minuti, circa. Un rapporto di 1 a 7. In queste condizioni, anche volendo prescindere dalla notorietà già acquisita dal sindaco di Firenze, la partita ha poche possibilità di giocarsi sul serio. Il discorso sarà ancora più preoccupante quando si preciserà definitivamente il numero dei candidati. Credo che, una volta definite al tavolo delle regole le questioni più importanti sul tappeto (primarie aperte, segreteria e premiership, ecc), vada affrontata seriamente la questione della “par condicio” tra i candidati. Si potrà stabilire, ad esempio, che a partire da un certo momento, prima del congresso (un mese, due mesi), i candidati concorrano ad armi pari e cioè con tempi equilibrati sulle principali reti televisive. Conosco già l’obiezione: non si può imporre alle televisioni una regola che la legge non prevede. E’ verissimo non la si può imporre, ma ci sono molte strade per arrivare ugualmente a quel risultato. Prima di tutto sul piano dell’ordinamento, è facile dire che se non c’è una regola scritta che disciplina esplicitamente la materia, esiste certamente un principio generale che impone, in presenza di una competizione elettorale, aperta a tutti gli elettori, il rispetto della par condicio radiotelevisiva. Questo principio vale soprattutto per le primarie di una grande partito nazionale e per quelle cariche che rivestano un indubbio rilievo pubblicistico (come quella di segretario nazionale o di premier). In Francia ad esempio il Conseil superieur de l’audiovisuel, CSA, pur in mancanza di regole legislative, impone anche per le primarie i principi dell’equità e dell’eguaglianza. Forse da noi l’Agcom potrebbe fare lo stesso. Ma se proprio questo percorso si dovesse ritenere inagibile, cosa impedirebbe ai candidati di sottoscrivere un appello comune alle principali testate per assoggettarsi unilateralmente, come gentlemen’s agreement, ad una regola di questo tipo, impegnandosi al contempo ad un confronto finale sulle emittenti che accettassero questa impostazione? Infine si potrebbe anche proporre alle televisioni un nuovo modello di programma televisivo che vada ad aggiungersi ai numerosi formati che noi abbiamo e che, a volte suggeriscono, per le trasmissioni politiche, quell’idea del “teatrino” che non è certo positiva. Anche in questo caso proporrei di raccogliere un suggerimento che viene dalla Francia e da quella fortunatissima trasmissione in onda su France 2 dal titolo “Des paroles et des actes”. Il politico candidato si presenta tutto solo e per circa due ore viene “esaminato” da un gruppo agguerrito di giornalisti e di esperti sui principali temi del suo futuro impegno politico (visione generale, politica estera, economica, giustizia, lavoro ecc). All’interno del format è previsto anche un faccia a faccia con un suo oppositore politico. Qui si tratterebbe di adattare il modello. I principali leaders politici francesi, compresi i presidenti, hanno sempre dichiarato che questa prova è stata per loro durissima, un vero e proprio esame di maturità. Per chi fosse interessato a capire meglio la formula consiglierei di vedere su internet la recente puntata dedicata a Francois Fillon, ex primo ministro di Sarkozy ed ora suo principale antagonista. Perché non provare anche da noi con questo modello. Credo che ne guadagnerebbe sicuramente il confronto democratico e, forse, anche l’audience!

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Diritto dell’informazione e della comunicazione, 8ed (2013)

L’obiettivo di questo Manuale, nato nell’Università ed arricchito dalla pratica, è quello di offrire, con l’ausilio di dottrina e giurisprudenza, il quadro dei principali istituti che caratterizzano il diritto dell’informazione e della comunicazione in Italia, a partire dai principi costituzionali. L’art.21 (libertà di espressione e d’informazione) e l’art.15 (libertà di comunicazione) della Costituzione con i loro contenuti e con i loro limiti costituiscono la premessa per descrivere, prima il sistema organizzativo, con le competenze del Parlamento, del Governo e dell’Autorità, e poi i principali settori di attività del mondo dell’informazione. Le comunicazioni elettroniche innanzitutto (telecomunicazioni, telefonia e reti) e poi i singoli mezzi di diffusione del pensiero: la radio, la televisione, sia pubblica che privata, internet, l’editoria e il giornalismo, il cinema e il teatro. Questi grandi capitoli della materia sono accompagnati dai temi orizzontali che riguardano il finanziamento del sistema (canone, pubblicità, abbonamenti alle pay tv e contributi pubblici), le regole antitrust e le regole sul diritto d’autore. Sono illustrate naturalmente le leggi principali della materia che si arricchisce di anno in anno di nuovi provvedimenti, sempre più complessi, ma, purtroppo, spesso approvati al di fuori di un disegno chiaro ed organico, che tocca all’interprete ricostruire. A fronte di un quadro giuridico così problematico e complesso, il motivo conduttore del volume è la verifica dell’impianto costituzionale delle libertà in materia di comunicazione e del controverso stato di attuazione del principio pluralistico, che rappresenta il risvolto positivo di quel diritto all’informazione garantito dalla Costituzione che nella società contemporanea è il vero diritto di accesso alle fonti della conoscenza e quindi della cittadinanza . Autore: Roberto Zaccaria

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Manuale di diritto dell’informazione e della comunicazione

E’ uscita oggi l’ottava edizione del manuale, nato nel 1996 con il titolo Materiali per un corso sulla libertà di informazione e di comunicazione. Questa è la premessa: È un manuale derivato dall’esperienza universitaria che si è arricchito via via anche dell’esperienza pratica. L’obiettivo, fin dall’inizio, è stato quello di offrire, grazie all’aiuto della dottrina e della giurisprudenza, una visione si-stematica dei diversi interventi legislativi, non sempre concepiti in un quadro organico. Quello dell’informazione e della comunicazione in Italia rappresenta un settore nel quale prevalgono ancora forti interes-si di parte e che non ha ancora raggiunto quel consolidamento di principi indispensabile per il completamento della sistematica giuridica. Molti richiami della Corte costituzionale sono rimasti inascoltati. Le stesse parole del Presidente della Repubblica Ciampi, contenute in un forte messaggio del 2002 sul tema del pluralismo, hanno avuto solo una flebile risposta. Sempre più numerosi sono stati negli ultimi anni gli inter-venti dell’Unione Europea. La direttiva televisione senza fron-tiere (dir. 89/552/CEE) è stata rivista nel 2007 (dir. 2007/65/CE) e nel 2010 (dir. 2010/13/UE). Con due direttive del 2009 (dir. 2009/136/CE e dir. 2009/140/CE) sono state inol-tre apportate modifiche alle direttive componenti il “pacchetto telecom” del 2002. Inoltre, nell’ultimo decennio si sono susse-guiti in Italia importanti interventi normativi: il codice in mate-ria di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/03) ed il codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. n. 259/03), sono stati modificati nel 2012 per recepire le citate direttive europee del 2009 (d.lgs. n. 69/12 e d.lgs. n. 70/12); è stato adottato un de-creto-legge in materia di contributi all’editoria (d.l. n. 63/12); è stata approvata una riforma delle professioni che ha inciso sulla disciplina dell’attività giornalistica (d.p.r. n. 137/12); è stata in-trodotta una disciplina dell’equo compenso nel settore giornali-stico (l. n. 233/12). Nel 2004 è stata approvata, dopo vivaci discussioni parla-mentari ed un rinvio del Presidente della Repubblica, una legge di riforma del sistema radiotelevisivo. La l. n. 112/04 (c.d. legge Gasparri) è intervenuta in maniera rilevante sull’assetto della radiotelevisione pubblica, avviandone un processo di privatiz-zazione peraltro rimasto sulla carta, e sull’applicazione del principio pluralistico, allargando in maniera vistosa quel limite antitrust che non aveva mai conosciuto una vera applicazione. Nel 2005 il testo unico della radiotelevisione (d.lgs. n. 177/05), ha riprodotto in larga parte le disposizioni della legge n. 112, senza giungere peraltro a disegnare un sistema organico, ma an-zi lasciando aperte delicatissime questioni. Un significativo cambiamento nell’assetto del sistema è av-venuto infine nell’aprile del 2010 con l’adozione del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (d.lgs n. 44/10), emanato in attuazione della direttiva europea del 2007. Durante la breve fase parlamentare dedicata alla formulazione dei pareri previsti dalla legge comunitaria 2008 si è discusso sull’idoneità del decreto legislativo ad introdurre nell’ordinamento italiano cambiamenti così significativi. Nel corso del 2012 lo stesso te-sto unico è stato oggetto di modifiche ad opera di un decreto le-gislativo correttivo (d.lgs. n. 120/12). A fronte di un quadro giuridico che dunque continua ad es-sere estremamente complesso e problematico, principale motivo conduttore del volume è la verifica dello stato di attuazione di quel principio pluralistico, che la Corte ha considerato il princi-pio fondamentale della materia e che fonda, accanto alla libertà di manifestazione del pensiero, un altro diritto fondamentale che prende il nome di diritto all’informazione. Il manuale, a partire da questa edizione, viene firmato, oltre che da Alessandra Valastro, da Enrico Albanesi e si giova della collaborazione di Elda Brogi, di Simone Calzolaio, di Francesco Di Giorgi e di Valentina Fiorillo oltre che di un qualificato gruppo di esperti che hanno curato l’aggiornamento dei singoli capitoli (Giovanni Piccirilli, Vincenzo Durante, Shara Montele-one, Cecilia Nardelli, Alex Francesco Maglione, Giuseppe De Cesare, Rosella Di Cesare). Su alcune parti più delicate abbia-mo avuto anche i preziosi suggerimenti di autorevoli lettori (Pa-squale Costanzo, Giovanna De Minico e Fernando Bruno). Mentre rivolgiamo a tutti un sentito ringraziamento non pos-siamo non sottolineare come questo tipo di manuale richieda ogni giorno di più una verifica di tipo collegiale. Apprezziamo molto infine anche i suggerimenti che ci giungono dai colleghi che negli anni hanno voluto segnalare il libro ai loro studenti. Firenze 15 aprile 2013 R. ZACCARIA-A. VALASTRO-E. ALBANESI

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