CORTE COSTITUZIONALE SU GIUNTA ELEZIONI COME ORGANO GIURISDIZIONALE

CORTE COSTITUZIONALE SU GIUNTA ELEZIONI COME ORGANO GIURISDIZIONALE

La Corte costituzionale in due sentenze ha qualificato la Giunta per le elezioni come organo di «natura giurisdizionale». Sembrano essere quelle cui si riferisce Violante nell’articolo di ieri sul Corriere. Tuttavia in queste sentenze la Corte ha qualificato la Giunta come tale non con riferimento alla possibilità di sollevare questione di legittimità costituzionale in via incidentale ma con riguardo a due profili distinti ben precisi:
a) sentenza n. 117/06: ai fini del riconoscimento dei presupposti di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (circostanza che peraltro la Corte nega nel caso concreto, sussistendo piuttosto un conflitto di giurisdizione, profilo che non compete alla Corte esaminare)
b) sentenza n. 259/09: ai fini del sindacato di legittimità costituzionale di una legge che il ricorrente assumeva non prevedere alcuna tutela giurisdizionale nei confronti di alcune situazioni soggettive (la Corte ha peraltro ritenuto inammissibile nel caso concreto la questione di legittimità costituzionale in quanto la questione posta era in realtà di natura interpretativa, dovendosi risolvere la stessa attraverso un conflitto di giurisdizione o al più un conflitto di attribuzione).
In definitiva mi sembra che la Corte ha sì affermato la «natura giurisdizionale» della Giunta delle elezioni (ai fini suddetti) ma non ne ha mai affermato espressamente la natura di «giudice a quo» (cioè di organo legittimato a sollevare questione di legittimità in via incidentale). E’ vero che in molti casi le due nozioni coincidono ma a rigore la nozione di «giudice a quo» è riferita all’esercizio di «funzioni giudicanti per l’obiettiva applicazione della legge» da parte di soggetti, pure se estranei all’organizzazione della giurisdizione, «all’uopo posti in posizione super partes».
Sul punto si ricorda che Alessandro Oddi dubita della possibilità di configurare la Giunta per le elezioni come giudice a quo (non per mancanza di natura giurisdizionale ma) per mancanza della neutralità e della terzietà che dovrebbe caratterizzare appunto un organo per essere qualificato come giudice a quo (E. Albanesi).

Info sull'autore

Roberto Zaccaria administrator

Roberto Zaccaria, nato a Rimini il 22 dicembre del 1941. Professore ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico presso l’Università di Firenze. E’ stato membro della Camera dei deputati nella XIV, XV e XVI legislatura. E’ stato Presidente della RAI dal 1998 al 2002, vice Presidente dell’UER (Unione delle televisioni pubbliche europee) dal 2000 al 2002. È giornalista pubblicista, iscritto all’Ordine dei giornalisti e collabora con l’Unità.

5 Commenti finora

francescoPubblicato il11:17 am - Ago 28, 2013

E’ auspicabile che l’On. (ondivago) Violante legga queste dotte affermazioni e ne tragga giovamento per la sua mente.
Cordiali saluti
Francesco Infantino

Stefano SpinaPubblicato il10:33 am - Ago 29, 2013

Il potere di adire la Corte per la via incidentale non rientra tra i poteri di un organo giudicante “di pari” (quanto mi piace rispolverare questa vecchia terminologia politologica settecentesca), su questo non si dovrebbe neanche discutere. Il potere di dare giudizio definitivo non configura un organo giudicante ad hoc come GIUDICE(se mancano i famosi requisiti di terzietà ed imparzialità, vd. anche art. 6 CEDU), sono due cose completamente diverse ed è sorprendente che tanti professori (di cui ben DUE del mio dipartimento) stiano dando gran prova di coraggio nel sostenere tali tesi. Su Violante sospendo ogni giudizio, ho un caro ricordo delle sue lezioni di Storia Costituzionale, ma…

Stefano SpinaPubblicato il10:33 am - Ago 29, 2013

Il potere di adire la Corte per la via incidentale non rientra tra i poteri di un organo giudicante “di pari” (quanto mi piace rispolverare questa vecchia terminologia politologica settecentesca), su questo non si dovrebbe neanche discutere. Il potere di dare giudizio definitivo non configura un organo giudicante ad hoc come GIUDICE(se mancano i famosi requisiti di terzietà ed imparzialità, vd. anche art. 6 CEDU), sono due cose completamente diverse ed è sorprendente che tanti professori (di cui ben DUE del mio dipartimento) stiano dando gran prova di coraggio nel sostenere tali tesi. Su Violante sospendo ogni giudizio, ho un caro ricordo delle sue lezioni di Storia Costituzionale, ma…

mario aspromontePubblicato il10:51 am - Ago 30, 2013

Non sono convinto del tutto che un organo a cui è riconosciuto la funzione di jus dicere in una materia di sua stretta competenza non abbia il potere di sollevare eccezione di incostituzionalità di una norma che dovrebbe applicare (stranamente invece potrebbe sollevare il più “pesante” conflitto di poteri tra organi dello Stato…).
Diciamo che ben venga l’interessamento della Consulta, almeno sapremo se chi ha funzioni giurisdizionali è anche giudice a quo. Tanto, per il resto, la Severino è costituzionale…

Stefano SpinaPubblicato il8:40 pm - Ago 30, 2013

Posso concordare, potrebbe essere uno dei classici casi in cui è più interessante l’ordinanza della sentenza. :p
In ogni caso il collegio giudicante di pari non è giudice terzo e imparziale, questo mi fa pensare sia davvero difficile adire la Corte attraverso ricorso in via non principale.
Poi, si direbbe che a parole sò boni tutti: quello che conta è il VOTO (cosa diceva un certo Carl S. del giuridico e del politico?) di Giunta e Aula…

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