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Sconcerto per i tempi di esame del Lodo Alfano: norme che incidono sulla Costituzione non si possono votare in poche ore. E' violato l'articolo 72 della Costituzione

Occorre segnalare tre profili critici del lodo Alfano. Quanto alle modalità di approvazione, occorre rilevare come i tempi di esame del lodo in Commissione e in Aula sono incompatibili con un approfondito esame di un provvedimento di tale importanza e pongono un serio problema di compatibilità con le regole che la Costituzione indica per l`esame delle leggi in Parlamento. In queste condizioni non esiste agibilità per un`opposizione parlamentare e si rendono indispensabili anche altri strumenti per richiamare l`attenzione dell`opinione pubblica. E` sconcertante solo pensare che si possano votare in poche ore delle norme che incidono così profondamente sui principi di eguaglianza e di equilibrio fra i poteri dello Stato, temi sui quali c`è stato fra l`altro il richiamo di oltre 100 costituzionalisti, il cui appello è stato sottoscritto in pochi giorni da 100 mila cittadini. Quanto al tipo di disegno di legge cui si è ricorsi (un disegno di legge ordinaria), va detto come la materia in esame dovrebbe essere disciplinata con fonte di rango costituzionale: la sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2004 ha lasciato impregiudicata tale questione. Quanto al merito, va detto come la normativa in esame permette la sospensione dei processi per reati, anche comuni, perfino se commessi prima dell'assunzione della funzione, con conseguente violazione dell'articolo 3 della Costituzione. La disposizione in esame, sovrapponendosi a quella di cui agli articoli 90 e 96 della Costituzione ed estendendo la tutela anche ai Presidenti della Camera e del Senato, crea un sistema del tutto disorganico a tutela delle immunità delle alte cariche dello Stato. La norma presenta dunque vizi di incostituzionalità sia materiali che di procedura, ponendosi in contrasto con l'articolo 72 della Costituzione e con le norme del Regolamento della Camera che di tale articolo costituiscono diretta attuazione. !

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SICUREZZA: SU RICONGIUNGIMENTI DECRETO LEGISLATIVO XENOFOBO

La commissione Affari costituzionali della Camera ha dato parere favorevole al primo dei tre decreti legislativi del 'pacchetto sicurezza', relativo ai ricongiungimenti familiari. Il Partito Democratico ha votato contro la proposta di parere della relatrice ed ha presentato un parere alternativo. A giudizio di Roberto Zaccaria, vice presidente della Commissione: 'Il decreto e' ispirato da un intento xenofobo che restringe in maniera inaccettabile il diritto dei cittadini stranieri regolarmente presenti nel nostro territorio di poter ricostruire l'unita' della famiglia di origine. Vi sono palesi violazioni della direttiva europea – sostiene – con riferimento al ricongiungimento del coniuge minorenne e dei figli maggiorenni in condizioni di gravi inabilita'. Con riferimento al reddito minimo di cui lo straniero deve dimostrare la disponibilita' per chiedere il ricongiungimento, e' stabilita una barriera eccessiva e comunque produttiva di effetti discriminatori rispetto ai cittadini italiani. Il test del Dna viene inoltre consentito senza il rispetto delle condizioni tassative indicate dal garante della Privacy. Si tratta – conclude – di un provvedimento viziato da incostituzionalita' nel metodo e nel merito'. (ANSA). Secondo le nuove norme, "un immigrato che volesse ricongiungere una famiglia di tre componenti, lo potrebbe fare solo se dimostrasse un reddito di 2800 euro mensili". "Un'autentica discriminazione che mette una barriera insormontabile al legittimo desiderio di chi desidera riunire la sua famiglia".ROMA (ITALPRESS) – !

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I profili di incostituzionalità del decreto sicurezza (dall'intervento di Giovanni Cuperlo alla Camera)

Pubblichiamo l'intervento dell'on. Giovanni Cuperlo del 2 luglio 2008 in Commissione affari costituzionali della Camera in merito al c.d. decreto sicurezza (decreto – legge 23 maggio 2008, n. 92). L'intervento, di cui condividiamo l'impostazione, si concentra (tra l'altro) sui profili di incostituzionalità del provvedimento, connessi agli istituti dell'aggravante della clandestinità e della sospensione dei processi in corso. Giovanni CUPERLO (PD) osserva come da molti mesi la questione della sicurezza sia al centro dell'attenzione e dell'inquietudine del Paese e dell'opinione pubblica. Lo è per ragioni che si potrebbero definire strutturali. Dal momento che ovunque, in Europa e non solo, il tema si manifesta con caratteristiche in parte sconosciute e come conseguenza di un incremento progressivo dei flussi migratori. Ma lo è anche perché una successione di gravi episodi di cronaca, come la tragedia avvenuta a Tor di Quinto lo scorso anno, hanno accentuato il profilo di un vero e proprio allarme sociale e ciò ha reso più urgente, sino dalla passata legislatura, il varo di misure ordinarie e straordinarie di contrasto della criminalità diffusa. Per molti versi la stessa campagna elettorale ha fatto dell'argomento uno dei perni del confronto. A seguire l'attenzione più o meno costante dei media, i ripetuti sondaggi d'opinione, una certa emotività indotta dalla cronaca hanno consolidato questo primato. E dunque non vi è stupore per il fatto che il Governo abbia ravvisato proprio su questo terreno l'urgenza di un intervento ambizioso nella portata e negli effetti previsti. Per la precisione un decreto legge e un disegno di legge che compongono – come più volte è stato ricordato – un quadro d'insieme della strategia che l'Esecutivo e la maggioranza hanno scelto di seguire su un fronte così sensibile. Da parte dell'opposizione non c'è stato su questo un atteggiamento pregiudiziale. Ciò non solo per la scelta del Governo di mutuare una serie di norme e soluzioni che già erano contenute nel cosiddetto pacchetto Amato, che solo l'interruzione anticipata della legislatura ne ha bloccato l'iter. Sottolinea come l'assenza di un atteggiamento pregiudiziale veniva dal riconoscere nel problema quei caratteri di gravità che giustificano, e non da oggi, una specifica iniziativa del Governo e del Parlamento. Se la logica era quella di affrontare seriamente le cause di un allarme sociale così diffuso, si poteva ritenere giusto, sia pure partendo da diverse convinzioni e impostazioni, contribuire alla messa a punto di una legislazione efficace e adeguata ad affrontare in tempi certi l'emergenza in atto. Sottolinea come il gruppo del Partito Democratico avesse immaginato di farlo prima, sulla base di una responsabilità di Governo e come fosse intenzionato a farlo adesso, nello spirito di un'opposizione che alla convenienza di parte sceglie di anteporre, come è giusto che sia, l'interesse del Paese e dei cittadini. Ricorda queste cose per dire che da parte del Partito Democratico è stato fatto tutto il possibile. Finita la campagna elettorale, si è tentato di ricondurre nel luogo deputato, che è il Parlamento, una discussione seria su una materia che per tante ragioni dovrebbe essere brandita come arma per la propaganda di parte. In primo luogo perchè affrontare il tema della «sicurezza» – non dal punto di vista culturale o della sociologia ma sotto il profilo delle norme – significa misurarsi con la sfera del diritto e della congruità delle soluzioni prescelte con il dettato della Costituzione e con i principi di tutela e dignità della persona, che nel corso degli anni sono venuti affermandosi e consolidandosi nella cornice del diritto interno e internazionale. Mutuando un'espressione, che ricorda essere propria di altri campi, rileva che si tratta di materie dove sempre dovrebbe valere un principio di precauzione al fine di evitare che lo slancio della propaganda (più o meno giustificabile quando ci si avventura alla ricerca dei voti) si tramuti, a urne chiuse, in una pessima prassi legislativa. Osserva quindi come su queste basi si siano attese le deliberazioni del Governo e sulla base di queste premesse tali determinazioni siano state esaminate e valutate, traendone un giudizio fortemente negativo e, come è stato detto in alcuni precedenti interventi, di grave allarme. Il giudizio negativo è dovuto al contenuto delle norme sottoposte al Parlamento, alle procedure che le hanno accompagnate, alle loro implicazioni che vanno ben oltre i confini limitati del tema e finiscono coll'investire principi fondamentali dello Stato di diritto a partire dal concetto di eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge. Evidenzia come le questioni di fondo, a questo punto, siano note e siano principalmente due. Da un lato, l'introduzione di una specifica aggravante nel caso un reato di qualsiasi natura venga compiuto da un immigrato irregolare. Dall'altro la disposizione relativa alla sospensione per un anno dei procedimenti in corso per reati compiuti prima del giugno del 2002. La prima norma, come è stato ripetuto più volte anche durante il dibattito al Senato, prima d'essere inefficace sul piano pratico è del tutto irragionevole e discriminatoria. Essa confligge con la Costituzione, con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, con la stessa Dichiarazione universale dei diritti della persona. Lasciando da parte il tema, pure rilevante, del cosiddetto reato di clandestinità (presente nel disegno di legge), nel senso dell'impatto che avrebbe una norma simile sul nostro apparato giudiziario chiamato a verificare la condizione soggettiva degli oltre settecentomila immigrati irregolari presenti sul territorio, il Governo, per voce del ministro Maroni, ha più volte rassicurato sull'applicazione ragionevole della norma e dunque sul suo effetto non retroattivo. A conferma del carattere puramente «dimostrativo» della norma stessa. Aspetto questo per nulla banale e sul quale occorrerà ritornare. Restando al tema dell'aggravante, che è quello più prossimo perché inserito nel decreto in esame, si prevede che questa venga applicata agli «irregolari», vale a dire anche a quei cittadini che, entrati in Italia regolarmente con un permesso turistico (secondo stime della Polizia sono il 90 per cento degli ingressi) e magari avendo acquisito un primo permesso di soggiorno per motivi di lavoro, hanno visto scadere quel permesso, come spesso accade, per ragioni connesse alla burocrazia o anche a forme di

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Le restrizioni in materia di ricongiungimento familiare dei cittadini stranieri sono state adottate dal Governo al di fuori delle proprie competenze e pongono seri ostacoli all'integrazione degli immigrati nel tessuto sociale

La Commissione affari costituzionali della Camera si appresta in questi giorni a dare un parere favorevole sullo schema di decreto legislativo predisposto dal Governo in materia di ricongiungimento familiare dei cittadini stranieri regolarmente presenti nel nostro territorio. Penso che dovremmo votare contro la proposta del relatore di dare parere favorevole allo schema per una ragione di metodo (il Governo non è abilitato ad approvare un simile provvedimento) ed una di merito (è introdotta una disciplina fortemente restrittiva della possibilità di chiedere il ricongiungimento familiare). Quanto al primo profilo, il Governo sostiene di avere predisposto tale schema al fine di apportare correzioni ed integrazioni al decreto legislativo approvato dal Governo Prodi (d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5) che recepiva una direttiva comunitaria in materia (direttiva 2003/86/CE). Ciò è nelle facoltà del Governo e rientra nella delega conferita a quest'ultimo dal Parlamento a condizione che l'intervento sia limitato effettivamente a mere correzioni ed integrazioni. Nel caso in esame, invece, il provvedimento si ispira ad un indirizzo politico opposto rispetto a quello alla base del decreto legislativo adottato dal Governo Prodi e dunque il Governo sta agendo al di fuori della delega conferita dal Parlamento. Quanto al merito, va detto che viene introdotto un ingiustificato restringimento alla possibilità per lo straniero di richiedere il ricongiungimento familiare: circoscrivendolo ai casi in cui il coniuge sia maggiorenne oppure il figlio maggiorenne non possa provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione di un'invalidità totale. Simili restrizioni minano alla base la stessa ragion d'essere di un istituto quale il ricongiungimento familiare, indispensabile nella disciplina dell'immigrazione in quanto strumento di integrazione sociale. E' inoltre previsto che, in caso di fondati dubbi, l'accertamento dei rapporti di parentela venga effettuato attraverso l'esame del DNA. Tuttavia non è stata introdotta alcuna delle previsioni raccomandate dal Garante per la protezione dei dati personali nel parere sullo schema di decreto legislativo circa le modalità attraverso le quali dovrebbe svolgersi il trattamento dei dati (e cioè il rigoroso rispetto della loro qualità e sicurezza, l'obbligo di una loro conservazione solo temporanea, il controllo sulla liceità del loro trattamento nei casi in cui l'organo competente si avvalga, per esso, della collaborazione di soggetti esterni). Si tratta nel complesso di disposizioni di chiaro intento xenofobo anche nei confronti di chi è regolarmente presente nel nostro Paese. !

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Il bavaglio alle intercettazioni: a volte ritornano!

A proposito delle iniziative annunciate del Governo Berlusconi in materia di intercettazioni,ritengo utile ricordare le mie dichiarazioni a margine del ddl Mastella:(Seduta n. 145 del 14 aprile 2007) Signor Presidente, intervengo, a titolo personale, per dare giustificazione del mio voto di astensione in precedenza espresso sull'articolo 1 del disegno di legge e per motivare anche il voto di astensione sull'intero provvedimento. La legge sulle intercettazioni deve rappresentare il punto di equilibrio tra diverse esigenze di natura costituzionale: l'esigenza della giustizia, quella del diritto di cronaca e la tutela della vita privata spesso compromessa dalla diffusione di intercettazioni giudizialmente irrilevanti. Quest'ultimo valore è ben tutelato nella legge dal segreto investigativo e dal potere di stralcio affidato al giudice; di questo aspetto ha parlato molto bene il collega Gambescia, al quale pertanto rinvio. Non egualmente convincente è quella parte dell'articolo 1 che estende il divieto di pubblicazione anche per gli atti non più coperti dal segreto investigativo. Bene si è fatto a rafforzare il perimetro del segreto predetto (in questo modo si sono tutelate le esigenze della giustizia), ma l'estensione del divieto di pubblicazione è andata troppo in là, sacrificandosi con il diritto di cronaca il diritto della pubblica opinione ad essere informata. Una legge ottimale avrebbe dovuto fermarsi prima e far coincidere estensione del segreto e divieto di pubblicazione. In questo caso avrebbero avuto un senso anche le sanzioni rafforzate che si sono previste. Con la soluzione adottata invece anche l'apparato sanzionatorio appare eccessivo ed iniquo. Ecco perché si può parlare di una buona legge con un grave neo e il neo tocca purtroppo un valore fondamentale come quello della libertà di informazione. Questo è il motivo, in conclusione, per il quale insieme ad alcuni colleghi, come l'onorevole Giulietti, con i quali conduciamo campagne su questi temi, anche nell'ambito dell'associazione Articolo 21, non possiamo esprimere un voto positivo su questo disegno di legge. !

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L'ostruzionismo sull'emendamento salva rete4 ha raggiunto un suo scopo

Il nostro ostruzionismo ha raggiunto uno scopo. Basta rileggere la parte modificata dell'emendamento del governo per capire che e' stata eliminata una vistosa sanatoria e un potere improprio del governo in tema di pianificazione delle frequenze. Sulla parte restante dell'emendamento il nostro giudizio resta comunque contrario, perché giudichiamo la norma introdotta ancora insufficiente a sanare i rilievi espressi dalla Commissione europea. !

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