Riforma elettorale: cosa resta della Costituzione?

Tutti gli obiettivi dichiarati dalla maggioranza sulle finalità della legge (la ricerca della governabilità, una maggiore visibilità delle forze politiche, la garanzia di stabili coalizioni grazie ad elevate soglie di sbarramento) non corrispondono lontanamente alla realtà delle cose e comportano violazioni della Costituzione, se non nel suo tenore letterale, sicuramente nella sua ratio ispiratrice.
L'avventurosa prassi emendativa ha comportato un totale aggiramento dell'art. 72 Cost., rendendo inutile l'attività referente della Commissione, che ha vanamente discusso su testi diversi e blindati, provenienti da vertici esterni al parlamento. La proliferazione delle soglie di sbarramento nel corso dell'iter della legge mortifica il principio dell'uguaglianza del voto (art. 48 Cost.) e della ragionevolezza, discendente dall'art. 3.
Si parla poi di capo della coalizione, figura che non esiste nel nostro ordinamento costituzionale. La maggioranza si è difesa in aula sostenendo che nella riforma costituzionale in itinere si parla di “capo dell'opposizione”. Peccato che quel testo non sia ancora vigente e che, anzi, debba ancora affrontare due passaggi parlamentari ed il referendum popolare.!

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