Considerazioni e suggerimenti sulla legge elettorale

Intervento Zaccaria audizione CameraPremessa. La maggior parte dei costituzionalisti prenderanno necessariamente le mosse dalla sentenza della Corte costituzionale n.1 del 2014 e molti cercheranno di capire se in questa proposta di legge sia rispettato o meno il corretto bilanciamento tra il principio di rappresentanza e tra quello di governabilità che costituisce uno degli assi centrali di quella fondamentale decisione e nella consapevolezza che la prima è la regola assoluta e il secondo rappresenta un correttivo che opera in termini di pura “eccezione”.
Uno dei nodi centrali che caratterizza questa legge è certamente costituito dalle modalità di costruzione del premio di maggioranza che, anche se supera alcune delle obiezioni fatte dai giudici costituzionali, è suscettibile di molte altre valutazioni critiche per la sua struttura che altera il principio maggioritario (vedi per tutti Onida in sede scientifica, ma anche le incisive considerazioni di Scalfari, domenica su Repubblica: un premio che non sia attribuito al 50+1% rappresenta una forte distorsione) e costituisce, con ogni evidenza, una deformazione del principio di rappresentanza democratica.
Ragionando nella traiettoria della sentenza della Corte è difficile non rilevare che non c’è alcuna soglia per il secondo turno di ballottaggio tra le due liste più votate al di sotto del 40%, con la conseguenza che potrebbe avere il premio di maggioranza una lista, certamente più votata delle altre, ma che potrebbe aver raggiunto al primo turno una soglia di molto inferiore al 40%, rendendo così il primo turno una fase meramente formale. E’ molto dubbio che questa soluzione corrisponda alle indicazioni della Corte (Così Caretti). Introdurre un secondo tetto per il secondo turno, in mancanza del raggiungimento del quale si ripartiscano i seggi con il sistema proporzionale potrebbe avere un senso reale.
Si afferma da parte di molti specialisti che un premio di maggioranza come è concepito da noi non esiste in nessuna grande democrazia occidentale, salvo forse la Grecia. Io non mi soffermerò, in questa sede, neppure su possibili confronti di diritto comparato con gli Stati che applicherebbero un principio equivalente (ci sono molti colleghi che ne sanno di più), né intendo misurarmi con quanti sostengono che presto questo nostro modello sarà copiosamente esportato all’estero: infatti non ho alcuna capacità divinatoria.

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