I conflitti d’interesse e l’Europa

Dal blog di Beppe Civati riportiamo queste considerazioni che condividiamo: “L’etica è indispensabile per svolgere attività pubbliche ma è condizionata dagli interessi privati. I conflitti d’interesse nel paese sono infiniti: serve una nuova legge per eliminarli principalmente in via preventiva.
Tra le urgenze della politica italiana vi è certamente quella di recuperare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni, nei partiti politici e nei loro rappresentanti. Il rapporto di fiducia si è rotto per vari motivi tra i quali certamente i numerosi esempi di malcostume e più in particolare di utilizzo della “cosa pubblica” (cioè di tutti) per gli interessi di qualcuno (a partire dai propri). Se, prima di pensare a “mega-riforme” della Costituzione, si fosse data adeguata attuazione alle sue disposizioni, una normativa sul conflitto d’interessi, in Italia, esisterebbe da tempo, da molto prima che emergesse il conflitto d’interessi di Berlusconi, che è indubbiamente il più macroscopico, ma certo non l’unico. Tuttavia, l’emergere di un caso così evidente ha reso sostanzialmente impossibile risolvere una questione che negli Stati Uniti – per citare l’ordinamento meglio attrezzato in materia – hanno cominciato ad affrontare dai tempi di Washington. L’Italia si è dotata di una legge sul conflitto d’interessi solo nel 2004. Si tratta della “legge Frattini” (approvata su proposta del II Governo Berlusconi), che la Commissione di Venezia (organo del Consiglio d’Europa), nel parere n. 309/2004 del 13 giugno 2005, ha chiaramente definito inadeguata, invitando le autorità italiane a «trovare una soluzione appropriata». L’invito è caduto nel vuoto. Un intervento, quindi, assume ormai carattere di urgenza, anche perché «con il conflitto d’interessi si mangia». Infatti, l’etica pubblica è il presupposto per poter svolgere efficacemente l’azione di governo; al contrario, l’assenza di regole certe e chiare di etica pubblica determina una dispersione della medesima azione. Ormai pare ampiamente dimostrato, infatti, che la corruzione ed i diffusi conflitti di interessi allontanano gli investitori dall’Italia e che questo certamente acuisce la crisi economica in atto. Quali dovrebbero quindi essere le modalità di intervento? Deve essere riaffermata l’idea per cui chiunque svolga una funzione pubblica (politica e non) deve farlo senza essere condizionato da propri interessi privati. Per garantire questo devono essere previsti idonei strumenti di prevenzione. È ancora una volta la logica preventiva l’unica che può davvero funzionare in questa materia perché soltanto evitando che il titolare della carica o dell’ufficio pubblico possa agire in conflitto d’interessi si può davvero garantire il buon funzionamento dell’azione pubblica e mantenere la fiducia dei cittadini nel fatto che la stessa sia davvero portata avanti (esclusivamente) nell’interesse generale. I punti fondamentali di un’efficace disciplina in materia consistono quindi in una definizione del conflitto di interessi come situazione in cui chi è incaricato di rappresentare interessi pubblici ha (o rappresenta anche) interessi privati potenzialmente confliggenti con i primi; nella individuazione dei soggetti a cui applicare la disciplina: i membri del Governo, il Presidente della Repubblica e – con modalità e limiti diversi – i parlamentari, oltre che i membri delle Autorità indipendenti, i titolari di cariche pubbliche a livello regionale e degli enti locali (naturalmente la disciplina dovrebbe essere parzialmente differenziata a seconda dei diversi ruoli e livelli istituzionali); nella predisposizione di strumenti di prevenzione del conflitto di interessi, attraverso un sistema concreto e graduato che va dall’obbligo di astensione (nel caso in cui il conflitto emerga del tutto sporadicamente) all’incompatibilità (quando dell’interesse privato si ha non la titolarità ma la rappresentanza) all’obbligo di alienazione o di istituzione di un blind trust, assistito da garanzie di piena cecità sull’esempio della disciplina nordamericana; nella previsione di misure sanzionatorie efficaci nei casi in cui vi siano state violazioni delle regole di prevenzione; nel conferimento dei compiti di individuazione delle misure da adottare e della vigilanza sul rispetto delle stesse ad un’autorità terza.

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