Presentata una proposta di legge sul conflitto di interessi

Testo proposta di legge Il 30 luglio 2009 gli on. Veltroni, Zaccaria,Donadi, Tabacci,Leoluca Orlando, Giulietti, Pezzotta, Castagnetti, Fassino, Gentiloni ed altri hanno presentato una proposta di legge alla Camera volta ad introdurre misure per prevenire le situazioni di conflitto di interessi dei titolari di cariche di governo e per garantire l’accesso alle cariche pubbliche in condizioni di eguaglianza (XVI legislatura – A.C. 2668. L’intento è quello di superare i profondi deficit strutturali dell’attuale disciplina normativa contenuti nella legge Frattini che appare del tutto inidonea al fine di prevenire l’insorgenza di situazioni di conflitto di interesse. Questo, in sintesi, l’impianto della proposta. La proposta di legge offre una precisa definizione della nozione di conflitto di interesse; chiarisce quali sono i soggetti ai quali essa si applica; introduce misure di due tipi, ex ante (ovvero istituti apprestati al fine di prevenire le situazioni di conflitto di interesse) ed ex post (ovvero istituti idonei a sanzionare i casi in cui si registri la violazione delle disposizioni di prevenzione, integrandosi una situazione di conflitto di interessi); introduce il principio delle pari opportunità tra i capi delle coalizioni e delle liste nell’accesso ai mezzi di comunicazione nel periodo della campagna elettorale. I soggetti chiamati al controllo ed all’eventuale applicazione delle sanzioni sono l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e, per quanto riguarda le pari opportunità tra i capi delle coalizioni, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Quanto ai singoli istituti, questi, più in dettaglio, i contenuti della disciplina.

a) La nozione di conflitto di interessi. Situazioni di conflitto di interessi sussistono in tutti i casi in cui il titolare di una carica di Governo è titolare di un interesse economico privato tale da condizionare, o anche da poter apparire condizionare, l’esercizio delle sue funzioni pubbliche. Quello della regolamentazione della “apparenza” di una situazione di conflitto di interessi è un punto molto importante, utile a mantenere la fiducia pubblica nelle istituzioni e ad evitare che si ingenerino dubbi sull’attività politica svolta dai titolari di cariche di governo.

b) I soggetti ai quali si applica la disciplina. L’ambito soggettivo è costituito dai titolari di cariche di Governo, ovvero il Presidente del Consiglio dei ministri, i Vice Presidenti del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice – Ministri, i Sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo.

c) Le misure ex ante. La proposta di legge prevede che i titolari di cariche di Governo, entro 20 giorni dall’assunzione della carica, rendano all’Autorità per la concorrenza dichiarazioni circa le cariche di cui sono titolari e la consistenza del proprio patrimonio. L’Autorità accerta l’eventuale sussistenza di situazioni di incompatibilità entro trenta giorni dal ricevimento di tali dichiarazioni. La titolarità delle cariche di governo è incompatibile con: qualunque carica o ufficio pubblico non ricoperto in ragione della funzione svolta; qualunque impiego pubblico o privato; l’esercizio di attività professionali, o di lavoro autonomo, anche in forma associata o societaria, di consulenza e arbitrali, anche se non retribuite; l’esercizio di attività imprenditoriali, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, salvo il caso di piccoli imprenditori a norma dell’articolo 2083 del codice civile; le cariche di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o membro del consiglio di gestione o di sorveglianza, nonché analoghe cariche comunque denominate, in imprese o società pubbliche o private, in fondazioni o in enti di diritto pubblico, anche economici; la proprietà di un patrimonio di valore superiore a 30 milioni di euro in beni, ad esclusione dei contratti concernenti titoli di Stato, la cui natura, anche avuto riguardo alla concentrazione nel medesimo settore di mercato, configura l’ipotesi di conflitto d’interessi; la proprietà, il collegamento o il controllo diretto o indiretto di un’impresa che svolga la propria attività sulla base di qualunque titolo abilitativo rilasciato dallo Stato, salvo il caso di piccoli imprenditori a norma dell’articolo 2083 del codice civile; il possesso, anche per interposta persona o tramite società fiduciarie, di partecipazioni rilevanti, in settori strategici quali la difesa, la sanità, l’energia, il credito. Ove accerti la sussistenza di situazioni di incompatibilità, l’Autorità per la concorrenza invita l’interessato a comunicare, entro i trenta giorni successivi, l’opzione tra il mantenimento della carica di Governo e il mantenimento della posizione incompatibile. Nel caso di mancato esercizio dell’opzione si intende che l’interessato abbia optato per la posizione incompatibile e pertanto decade dalla carica stessa. Se il titolare della carica di governo intende rimuovere una situazione patrimoniale di incompatibilità, ha a disposizione un termine di ulteriori trenta giorni per conferire un mandato irrevocabile di vendita della quota eccedente, secondo modalità e termini compatibili con quanto previsto nella proposta di legge stessa. Fino a quando la vendita non sia conclusa permane la situazione di conflitto. Al di fuori dei casi di incompatibilità, il titolare di cariche di Governo che si venga a trovare in situazione di conflitto di interessi ha l’obbligo di astenersi dalla partecipazione a qualunque decisione che possa specificamente incidere sulla propria situazione patrimoniale. L’Autorità per la concorrenza stabilisce linee guida sui casi di possibile astensione. E’ inoltre prevista la possibilità che il titolare di una carica di Governo possa investire della questione l’Autorità per la concorrenza, la quale deve pronunciarsi entro i cinque giorni successivi al ricevimento della richiesta.

d) Le misure ex post. L’Autorità per la concorrenza è chiamata a diffidare l’impresa facente capo al titolare di cariche di Governo la quale ponga in essere comportamenti diretti a trarre vantaggio da atti adottati in conflitto di interessi, nonché a irrogare sanzioni in caso di violazione degli obblighi di dichiarazione e di astensione ed in caso di inottemperanza alla diffida.

e) La parità di accesso ai mezzi di comunicazione nel periodo della campagna elettorale. La proposta di legge introduce il principio delle pari opportunità tra i capi delle coalizioni e delle liste nell’accesso ai mezzi televisivi e a quelli radiofonici del servizio pubblico nel periodo della campagna elettorale, in attuazione con quanto disposto dall’art. 51 della Costituzione. La ragione di tale disciplina discende dal fatto che particolari obblighi di imparzialità gravano sul servizio pubblico radiotelevisivo e che esiste ancora un grado di concentrazione elevato nel settore televisivo a livello nazionale.

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