CORTE COSTITUZIONALE SU GIUNTA ELEZIONI COME ORGANO GIURISDIZIONALE

La Corte costituzionale in due sentenze ha qualificato la Giunta per le elezioni come organo di «natura giurisdizionale». Sembrano essere quelle cui si riferisce Violante nell’articolo di ieri sul Corriere. Tuttavia in queste sentenze la Corte ha qualificato la Giunta come tale non con riferimento alla possibilità di sollevare questione di legittimità costituzionale in via incidentale ma con riguardo a due profili distinti ben precisi:
a) sentenza n. 117/06: ai fini del riconoscimento dei presupposti di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (circostanza che peraltro la Corte nega nel caso concreto, sussistendo piuttosto un conflitto di giurisdizione, profilo che non compete alla Corte esaminare)
b) sentenza n. 259/09: ai fini del sindacato di legittimità costituzionale di una legge che il ricorrente assumeva non prevedere alcuna tutela giurisdizionale nei confronti di alcune situazioni soggettive (la Corte ha peraltro ritenuto inammissibile nel caso concreto la questione di legittimità costituzionale in quanto la questione posta era in realtà di natura interpretativa, dovendosi risolvere la stessa attraverso un conflitto di giurisdizione o al più un conflitto di attribuzione).
In definitiva mi sembra che la Corte ha sì affermato la «natura giurisdizionale» della Giunta delle elezioni (ai fini suddetti) ma non ne ha mai affermato espressamente la natura di «giudice a quo» (cioè di organo legittimato a sollevare questione di legittimità in via incidentale). E’ vero che in molti casi le due nozioni coincidono ma a rigore la nozione di «giudice a quo» è riferita all’esercizio di «funzioni giudicanti per l’obiettiva applicazione della legge» da parte di soggetti, pure se estranei all’organizzazione della giurisdizione, «all’uopo posti in posizione super partes».
Sul punto si ricorda che Alessandro Oddi dubita della possibilità di configurare la Giunta per le elezioni come giudice a quo (non per mancanza di natura giurisdizionale ma) per mancanza della neutralità e della terzietà che dovrebbe caratterizzare appunto un organo per essere qualificato come giudice a quo (E. Albanesi).

Torna in alto