Ecco il testo dell'interrogazione presentata da Zaccaria,Giulietti ed altri:i limiti in materia di pubblicità ed in particolare in materia di interruzioni pubblicitarie costituiscono oggetto di una specifica e puntuale disciplina a livello comunitario nell'articolo 11, n. 3 della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, n. 89/552/CEE ed a livello interno, nell'articolo 37, primo comma, del Testo unico sulla radiotelevisione;
il Parlamento europeo ha approvato in prima lettura una proposta che mira a ridisegnare le regole per la pubblicità nei programmi televisivi in Europa. La proposta tende a rivedere alcuni aspetti della direttiva"Tv senza frontiere" del 1989 già rivista nel 1997 Il controverso aspetto del "product placement", ovvero l'inclusione di prodotti e l'inserimento di temi nel corso di un film o trasmissione Tv, sarà permesso, a determinate condizioni, in una serie limitata di programmi. Sono esclusi i notiziari, i programmi per bambini e i documentari".
la Corte costituzionale ha richiamato il Parlamento sulla necessità che i limiti in materia di pubblicità radiotelevisiva siano sempre rigorosamente osservati in quanto posti a tutela degli utenti e della libertà della stampa.
l'Autorità delle comunicazioni che ha competenze in materia di applicazioni dei limiti legislativi e di adozione di norme regolamentari, in data 23 novembre ha approvato provvedimenti sanzionatori nei confronti di alcune emittenti in seguito alle ripetute violazioni delle norme riguardanti le interruzioni pubblicitarie durante la trasmissione dei film;
le emittenti televisive, tendono ad adottare con sempre maggiore frequenza comportamenti oggettivamente elusivi delle regole predette, aumentando vistosamente, anche attraverso l'inserimento di altri programmi, nel corso dei film, il numero delle interruzioni consentite dalla legge, portando la durata della trasmissione dei film a tempi decisamente insopportabili per gli utenti
la stessa Autorità anziché imporre comportamenti rigorosi si accingerebbe a rivedere in senso più permissivo le regole legislative
Per sapere
Se i comportamenti suddetti siano in qualche misura collegati alle nuove indicazioni contenute nella proposta di direttiva Tv senza frontiere
Se non ritenga, alla luce anche dei principi che ispirano il disegno di legge governativo, in materia di pubblicità che detti comportamenti confermino l'esistenza di un problema acuto in questa materia con strumenti molto deboli a difesa degli utenti meno protetti e non solo dei minori
Se non ritenga che, nonostante le indicazioni che dovessero emergere in sede europea, rimanga centrale in questa materia, che la Costituzione fa oggetto di particolare tutela e di riserva di legge, il ruolo del Parlamento e comunque del legislatore nazionale
Se ritenga compatibile con le norme esistenti in materia di limiti di pubblicità ed in particolare in materia di interruzioni pubblicitarie la prassi di aumentare il numero delle interruzioni attraverso l'inserimento artificioso di un nuovi programma all'interno della programmazione dei film.
Se valuti opportuno consentire agli utenti, attraverso precisi vincoli posti alle emittenti, la conoscenza preventiva della durata di un film e comunque di un programma registrato, comunicando in maniera percepibile durata netta e lorda dello stesso.
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'Il Presidente dell'Antitrust dimentica i principi della Corte costituzionale e smentisce il suo predecessore Tesauro': lo dice il capogruppo dell'Ulivo in Commissione affari costituzionali del Senato, Roberto Zaccaria, replicando ai rilievi di Catricala' sulla riforma Gentiloni.
' E' sorprendente che il Presidente Catricala', oggi a capo dell'Antitrust, possa esprimere riserve sulla possibilita' di introdurre per legge un limite ex ante alle concentrazioni in materia di pubblicita' radiotelevisiva che in Italia sono le piu' alte in Europa', sottolinea Zaccaria.
'Questa posizione contrasta con quanto ripetutamente affermato dalla Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 231 del 1985, smentisce clamorosamente le conclusioni di una lunga indagine condotta dalla stessa Autorita', sotto la presidenza di Giuseppe Tesauro, omette di considerare quanto gia' e' stato fatto, in termini analoghi, in molti paesi europei', puntualizza il capogruppo dell'Ulivo in Commissione Affari costituzionali.
'Quello della pubblicita' e' senz'altro il nodo centrale della concentrazione in materia televisiva e non solo', conclude Zaccaria.
'Non si potra' mai liberalizzare seriamente questo settore senza incidere su questo nodo. E singolare che venga da un'autorita' tecnica indipendente un no che e' tutto politico e che appartiene indiscutibilmente alla sovranita' del Parlamento'. (ANSA).
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E' davvero singolare che il monopolista della televisione privata giudichi 'criminoso' un disegno di legge del governo che ha l'obiettivo esplicito di introdurre delle regole anticoncentrazione in materia di pubblicità. Il fatto che il monopolista della televisione privata sia anche il leader dell'opposizione (o almeno di buona parte di essa) conferma che il conflitto di interessi continua ad esistere anche nel ruolo di parlamentare. E infatti apprendiamo che l'on. Berlusconi ha attaccato preventivamente la proposta sul conflitto di interessi che il relatore, on. Violante, presenterà alla commissione Affari costituzionali entro la fine di gennaio. Capisco che la distinzione tra interessi privati e interessi generali non sia sempre così chiara, ma l'aggettivo 'criminoso' dovrebbe essere utilizzato con maggior prudenza soprattutto dopo le pronunce di illegittimità sui 'decoder' (in Europa) e sulla legge Pecorella (in Italia)!
Signor Presidente, intervengo pochi minuti soltanto per esprimere la mia dichiarazione di voto sulla legge comunitaria. Mi sono astenuto nella votazione dell'articolo 12 e non l'ho dichiarato in modo esplicito, perché mi sono ritrovato in ciò che è stato detto dall'onorevole Boato e dall'onorevole Franco Russo. Vorrei ora intervenire brevemente su una materia che non mi appartiene, ossia sul significato dell'aggettivo «pleonastico», che è stato adottato dal Senato per sopprimere, all'articolo 12, comma 1, la lettera a), che, sostanzialmente, recepiva nel nostro ordinamento un principio contenuto nella direttiva comunitaria relativa ai rifugiati e al diritto di asilo.Mi dispiace che alcuni colleghi, che ho sentito con attenzione, si siano lamentati del fatto che la legge comunitaria recepisca nell'ordinamento interno alcuni principi dell'ordinamento comunitario. Ho sentito parlare tutti voi dell'importanza del ruolo del Parlamento, soprattutto nella fase discendente, volto a stabilire criteri direttivi affinché il Governo non debba, da solo, senza criteri o con criteri molto generici, adottare i decreti legislativi di attuazione. Ebbene, quel concetto affermava principi, contenuti nella direttiva: il principio della giurisdizionalizzazione (è un diritto, quindi, si va davanti al giudice per avere la garanzia della sua effettività) e il carattere sospensivo dei ricorsi, in base al quale un asilante che venga ritenuto non meritevole dell'asilo, nelle more del ricorso, oggi può anche essere allontanato e riportato nel paese dove è perseguitato. Noi chiedevamo di prevedere il carattere sospensivo, come richiesto dalla direttiva. Questo principio, che la Camera aveva introdotto, è stato ritenuto pleonastico e, quindi, soppresso dal Senato. Siccome sono esperto in diritto, ma non certo nella materia linguistica, questa mattina ho letto su un dizionario qual è il significato dell'aggettivo «pleonastico», che io, in parte, già conoscevo. Il De Mauro così lo descrive: «non necessario», inutile o superfluo. Quindi, possiamo scegliere tra una di queste accezioni. Il Senato, eliminando quella disposizione richiamata, non ha fatto un torto alla Camera dei deputati e alla sua maggioranza ritenendo pleonastica quella disposizione, ma, siccome, soprattutto da parte della opposizione, è stato svolto un dibattito durato una giornata intera (si trattava dell'articolo 8, oggi articolo 12), e da parte vostra è stata fatta un'opposizione molto dura e giustificatissima, perché si può non condividere un principio; sinceramente, non ritengo giustificato considerare pleonastico, quindi non necessario, inutile o superfluo, un principio sul quale la Camera discute per una giornata intera, confrontandosi e anche scontrandosi. Questa è la ragione, signor Presidente, per la quale mi sono astenuto nella votazione sull'articolo 12. Devo dire che sono parzialmente tranquillizzato dal fatto che, in occasione della prima lettura, il Governo abbia accettato un ordine del giorno da noi sottoscritto. Ricordo che, con tale documento di indirizzo, si chiede che il decreto legislativo in materia di diritto di asilo venga adottato con priorità assoluta, vale a dire sei mesi dopo l'entrata in vigore della legge comunitaria, e non entro i termini previsti dalla stessa. Pertanto, aspetto con ansia che il Governo mantenga l'impegno che ha assunto su questo punto e che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge comunitaria 2006, presenti al Parlamento tale provvedimento, sul quale le competenti Commissioni potranno esprimere il proprio parere. Allora, anche se io non userò più, con disinvoltura, l'aggettivo «pleonastico» (perché mi terrorizza un po' farvi ricorso), immagino che continuerà ad impiegarlo il Governo, ritenendo che «pleonastico» voglia dire che un principio è implicito nel testo che approveremo. Questo è quanto avevo da dire, per il resto mi limito a dire che voterò a favore del provvedimento in esame, perché il dissenso su un punto, pure importante, non giustificherebbe un diverso atteggiamento.
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